Le Sezioni di Polizia Giudiziaria sono istituite presso le Procure
ordinarie e dei minorenni presso i Tribunali e sono composte
dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell`Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Esse svolgono attività investigative
per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria e dipendono funzionalmente dal
Capo dell'Ufficio presso cui sono istituite. In particolare compete a quest'ultimo la
direzione e il coordinamento dell'attività in relazione alle richieste formulate
dai singoli magistrati a norma dell`art. 58 del Codice di procedura penale.
Per ciascuna forza di polizia che compone la Sezione, l`ufficiale di Polizia
Giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del
personale appartenente alla propria amministrazione.
L'assegnazione alle Sezioni è disposta , previa valutazione delle relative domande,
dal Procuratore Generale che vi provvede unitamente al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale presso il quale la Sezione di Polizia giudiziaria è
costituita. Agli stessi spetta anche il parere per eventuali allontanamenti e
progressioni in carriera. Spetta, invece, al solo Procuratore Generale l'iniziativa per
l'eventuale esercizio di azioni disciplinari.
Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell`attività
di Polizia Giudiziaria, possono essere applicati presso le Sezioni
con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria di altri organi. L'applicazione è disposta su richiesta
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Procuratore
della Repubblica interessato.
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